LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE DELLA PUGLIA E’ INCOSTITUZIONALE?
Pubblicato il 8 luglio, 2010 in Il territorio, Politica | Nessun commento »
Per lo meno c’è il dubbio che lo sia. Infatti il TAR di Puglia, accogliendo le tesi esposte dal’avv. Giuseppe (Pino) MARIANI del Foro di Bari, ha dichiarato non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 10 delle legge elettorale della Regione Puglia n. 2 del 2005 ed ha inviato gli atti alla Consulta. La decisione del TAR di Puglia è venuta all’esito del ricorso presentato dagli 8 aspiranti consiglieri regionali dei partiti della coalizione di centrosinistra risultata vincente alle elezioni regionali dello scorso aprile avverso la decisione della Corte d’Appello del Tribunale di Bari che in sede di proclamazione degli eletti non applicò quanto previsto dall’art. 10 della legge elettorale perchè in palese contrasto con lo Statuto della Regione che fissa a 70 il numero dei consiglieri regionali della Puglia. In verità la Corte d’Appello era stata investita dell’eccezione di incostituzionalità della norma che dilata il numero dei consiglieri al fine di assicura la “governabilità” in virtù della quale si pretendeva di proclamare eletti non 70 ma 78 consiglieri. Era stato lo stesso avv. Mariani a presentare una istanza in tal senso alla Corte d’Apello ampiamente motiviata. Ma la Corte d’Appello pur proclamando eletti “solo” 70 consiglieri non aveva dato corso all’istanza dell’0avv. Mariani. Di diverso avviso è stato il TAR di Puglia dinanzi al quale lo stesso avv. Mariani si era costituito “ad opponendum” rispetto agli aspiranti 8 consiglieri con un ricorso ampiamente motivato in ordine al conflitto tra lo Statuto della Regione e la legge elettorale, successiva allo Statuto, di “rango” inferiore e perciò soccombente rispetto allo Statuto. Nello stesso ricorso l’avv. Mariani aveva messo in evidenza che alle elezioni regionali dello scorso aprile il cosiddetto premio di maggioranza cui è connesso il principio della governabilità su cui poggia l’art. 10 della legge elettorale della Puglia, si era trasformato di fatto in “premio di minoranza”, atteso che dei 56 seggi assegnati su base proporzionale, ben 30 sono andati alle due liste non vincenti (26 al PDL e 4 all’UDC) e solo 26 alle liste vincenti della coalizione di centrosinistra. In sede di discussione dinanzi al TAR l’avv. Mariani ha esposto un altro aspetto grottesco e sconcertante della legge elettorale della Regione Puglia e segnatamente delle disposizioni che discipliano il premio di maggioranza e la dilatazione del numero dei consiglieri regionali per assicurare la “governabilità” al candidato presidente vincente: se a vincere fosse stato il terzo candidato, cioè la sen. Poli Bortone, le cui liste hanno ottenuto solo 4 seggi nella quota proporzionale, per assicurarle il premio di maggioranza e garantirle il 60% dei seggi, il consiglio regionale, ha concluso l’avv. Mariani, avrebbe dovuto essere dilatato sino a 130 consiglieri. E’ stata questa la tesi, astrattamente reale, che deve aver indotto i giudici del TAR a dichiarare la non manifesta infondatezza della incostituzionalità della legge elettorale della Regione Puglia e accogliere la richiesta dell’avv. Mariani di invio degli atti alla Consulta perchè decida. Nel frattempo restano al palo gli otto aspiranti consiglieri e sopratutto resta con il fiato sospeso il presidente Vendola che dopo la defezione dei cosiddetti Moderati Popolari è costretto, visti i numeri in consiglio, a inseguire gli scudocorcati di Casini. g.