Parte dal 1° luglio la tassazione agevolata di straordinari, lavoro supplementare e premi di produttività. Il beneficio, introdotto in via sperimentale, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2008. Dunque fino ad allora, il datore di lavoro applicherà in busta paga un’imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% sulle somme erogate, nel limite di 3.000 euro lordi.
Altro vantaggio: gli importi detassati non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore ai fini fiscali, anche se rilevano dal punto di vista previdenziale.
Circa la definizione di lavoro straordinario, il decreto fiscale fa riferimento a quelle prestazioni effettuate oltre l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali ai sensi del Dlgs n. 66/2003. Un richiamo che sembrerebbe escludere dal beneficio gli importi corrisposti a titolo di straordinario per prestazioni rese oltre l’orario contrattualmente concordato se il normale svolgimento dell’attività è inferiore al tempo pieno settimanale individuato per legge.
In ogni caso il ricorso allo straordinario deve essere fatto nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, in assenza di disciplina collettiva, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore alle 250 ore annuali.
La definizione di lavoro supplementare si riferisce al part time. L’aliquota agevolata si applica ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell’entrata in vigore del Dl n. 93/2008, quello, per intenderci, che introduce la detassazione.
In questo senso beneficiano dello sconto, le prestazioni di lavoro supplementare oltre l’orario originariamente pattuito nel contratto, ma entro il limite del tempo pieno, ovvero delle 40 ore settimanali fissate per legge o dell’eventuale minore orario del contratto di categoria applicato.