“Si tratta di una riforma epocale per avere finalmente nel nostro Paese una pubblica amministrazione efficiente, trasparente, competente e responsabile”. Lo ha affermato il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, commentando l’approvazione al Senato del disegno di legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione del quale ti proponiamo un’analisi degli articoli che lo compongono.
RELAZIONI SINDACALI E CONCORSI
L’articolo 1 definisce i seguenti obiettivi del disegno di legge: convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità; valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale. Al riguardo, è stata approvato un emendamento che valorizza il requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio.
RIFORMA ARAN
L’articolo 2 è stato migliorato nei suoi contenuti recependo le utili proposte avanzate anche dall’opposizione, in particolare prevedendo decreti legislativi attuativi in materia di contrattazione collettiva e integrativa. Esso prevede che verranno precisati gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; che saranno riordinate le procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle
specificità sussistenti nel settore pubblico; che sarà riformata l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia; che sarà semplificato il procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi.
VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE
L’articolo 3 prevede che saranno predisposti preventivamente gli obiettivi che l’amministrazione si pone per ciascun anno e che sarà rilevata, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi è stata effettivamente conseguita, anche con riferimento alle diverse sedi territoriali, assicurandone la pubblicità ai cittadini; che sarà prevista l’organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali,
studiosi e organi di informazione e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica; che saranno previsti mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato; che sarà istituito, nell’ambito del riordino dell’RAN e in posizione autonoma e indipendente (la nomina dei membri dell’organismo è subordinata al parere
favorevole dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti), un organismo centrale di valutazione con il compito di: a) indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione; b) garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione; c) assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull’attività svolta. Sarà infine assicurata la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione.
MERITO, INCENTIVI E PREMI
L’articolo 4 prevede che saranno introdotti nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni concreti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, e che saranno stabilite percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico.
RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
L’articolo 5 prevede il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio nell’ipotesi di responsabilità del dirigente che abbia omesso di vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane allo stesso assegnate e sull’efficienza della struttura che dirige. Saranno previsti concorsi per l’accesso alla prima fascia dirigenziale e saranno ridotti gli incarichi conferiti ai dirigenti non appartenenti ai ruoli e ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Verrà favorita la mobilità nazionale - che, come specificato in un emendamento approvato,
potrà avvenire anche tra comparti amministrativi diversi - e internazionale dei dirigenti. La retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovrà essere inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ DEI PUBBLICI DIPENDENTI
L’articolo 6 prevede che saranno razionalizzati i tempi di conclusione dei procedimenti disciplinari e che verranno previsti meccanismi rigorosi per l’esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente. Al fine di favorire la massima conoscibilità del codice disciplinare è prevista "l’equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell’amministrazione". Si prevede inoltre la definizione della tipologia delle infrazioni più gravi che
comportano la sanzione del licenziamento.
VICEDIRIGENZA
L’articolo 7 prevede che la vicedirigenza possa essere istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo e, pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.
ULTERIORI ATTRIBUZIONI AL CNEL
L’articolo 8 attribuisce al CNEL l’esercizio di ulteriori compiti, tra cui si segnalano i seguenti: a) la predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini; b) la messa a punto di una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale; c) la promozione e l’organizzazione di una Conferenza annuale sull’attività compiuta dalle
amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.
ULTERIORI POTERI DI CONTROLLO ATTRIBUITI ALLA CORTE DEI CONTI
Infine l’articolo 9 stabilisce che La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua le cause e provvede a darne comunicazione al Ministro competente. Quest’ultimo, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, può disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione, che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l’inefficienza dell’attività amministrativa svolta, il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze
del controllo.