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 FEDERALISMO FISCALE: LA CAMERA APPROVA LA RIFORMA Data: 25/03/2009
Appertiene alla sezione: [ Politica Nazionale ]
Dopo il lavoro del Senato, che ha radicalmente cambiato il testo del ddl di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, nell’Aula della Camera è proseguito il lavoro di modifica, soprattutto con emendamenti dell’opposizione accolti da Governo e relatori. Questi i principali contenuti del testo approvato dalla Camera.

ABOLITO PRINCIPIO TERRITORIALITÀ
Viene eliminato il "principio di territorialità" come base per le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali. Il nuovo principio di riferimento diventa l’articolo 119 della Costituzione, secondo cui i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali "riferibile al loro territorio".

PASSAGGIO DA SPESA STORICA A COSTO STANDARD
È la chiave di volta dell’intera riforma. Per ogni servizio erogato dagli enti territoriali, si individuerà un costo standard, cui tutti dovranno uniformarsi durante un periodo transitorio di cinque anni. Si eliminerà così il meccanismo perverso che finora, facendo riferimento alla "spesa storica" premiava con maggiori risorse gli enti che spendevano di più.

AUTONOMIA IMPOSITIVA
Per finanziare l’erogazione dei servizi, le autonomie locali potranno contare sul fondo perequativo, sulla compartecipazione a tributi erariali e su tributi propri, superando il meccanismo dei trasferimenti. Per i Comuni è previsto un mix di compartecipazione a Iva e Irpef e l’imposizione sugli immobili, ad esclusione della prima casa; le Province potranno contare su una compartecipazione e sui tributi sul parco automobilistico.

VIA LA RISERVA D’ALIQUOTA IRPEF
Due emendamenti, approvati nelle Commissioni della Camera secondo una riformulazione proposta al Governo, aboliscono la riserva d’aliquota Irpef per le Regioni e la sostituiscono, come fonte di finanziamento per le funzioni essenziali, con compartecipazioni ai tributi erariali e, "in via prioritaria", al gettito dell’Iva, salvaguardando così il principio di progressività dell’imposta.

COMMISSIONE BICAMERALE SUI DECRETI ATTUATIVI
È stata inserita nel testo durante l’esame del Senato, su proposta del Pd, che alla Camera è riuscito a rafforzarne ulteriormente il ruolo. La commissione è composta di 15 senatori e 15 deputati, e - grazie ad un emendamento del Pd - il presidente viene nominato dai presidenti di Camera e Senato. Le opposizioni non sono riuscite a rendere vincolanti i pareri della Bicamerale sui decreti legislativi, ma grazie ad un emendamento avrà poteri di indirizzo oltre che di controllo, visto che "formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi".

LIMITE ALLA PRESSIONE FISCALE
L’obiettivo della riforma è quello di arrivare a una complessiva diminuzione della pressione fiscale. La norma prevede, quindi, che, attraverso i decreti attuativi, "sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, nonchè del suo riparto tra i vari livelli di governo". Anche nella fase transitoria, il federalismo non deve comportare alcun aumento della pressione fiscale generale. Inoltre un emendamento dei relatori, approvato alla Camera, chiarisce che "dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Gli enti territoriali saranno poi coinvolti nell’attività di contrasto dell’evasione fiscale.

REGIONI A STATUTO SPECIALE
Dopo un confronto tra il Governo e i diretti interessati, una modifica della Camera stabilisce che le autonomie speciali non devono concorrere al patto di convergenza previsto dall’articolo 17, ma al "patto di stabilità interno". Inoltre saranno tavoli di confronto tra il governo e ciascuna Regione a statuto speciale ad individuare ’linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorsò delle autonomie speciali "agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti".

UNITÀ DELLA NAZIONE
Un emendamento all’articolo 1, approvato alla Camera, garantisce i principi di completamento dell’unità della nazione, con attenzione alle aree in ritardo e ai principi di solidarietà e coesione sociale.

PREMI E SANZIONI PER ENTI VIRTUOSI E NON
Previste sanzioni, fino al commissariamento, per gli enti che non rispetteranno i vincoli di bilancio. Inserito un ’sistema premiantè per chi, a fronte di un alto livello dei servizi, sia in grado di garantire una pressione fiscale inferiore alla media.

ROMA CAPITALE
Si fissano le funzioni amministrative che spettano al comune di Roma, oltre a quelle attualmente di sua competenza. Si va dal "concorso" alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, fino all’edilizia pubblica e privata e alla protezione civile. A disciplinare con regolamenti queste funzioni sarà l'Assemblea Capitolina, ovvero il vecchio del consiglio comunale, nel rispetto dei vincoli comunitari internazionali, della legislazione statale e regionale, e della potestà legislativa delle regioni. A Roma Capitale viene attribuito un patrimonio commisurato alle funzioni che le vengono attribuite ed è previsto anche il "trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale". Con una modifica apportata alla Camera, si prevede poi che per far partire l’iter servirà l’accordo di Comune e Provincia. Non varrà per Roma infatti il meccanismo che si applicherà nelle altre città metropolitane in caso di disaccordo tra i due enti, con la possibilità di indire referendum per superare l’ostilità di Comune o Provincia. Emendamento politicamente molto importante, visto che a Roma il Comune è guidato centrodestra e la provincia dal centrosinistra.

COMUNI, PROVINCE, E NOVE CITTÀ METROPOLITANE
Il ddl inizia a definire le funzioni di Comuni, Province e città metropolitane, in attesa della Carta delle Autonomie. In particolare per le Città metropolitano ci sono norme transitorie che riguardano Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e - aggiunta alla Camera - Reggio Calabria. In queste otto città potranno essere istituite le "Città metropolitane", scelta che comporta la soppressione della Provincia. Comunque necessario un referendum tra tutti i cittadini dei comuni inclusi nell’area.

PATTO DI CONVERGENZA E ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI
Il governo, dopo il confronto in Conferenza Unificata, individua il "patto di convergenza", un percorso dinamico di convergenza ai costi e fabbisogni standard, che verrà presentato insieme al Dpef alle Camere e che gli enti sono tenuti a rispettare. In caso di mancato raggiungimento lo Stato accerta le motivazioni degli scostamenti e stabilisce le azioni correttive da mettere in atto. Si prevede un percorso di armonizzazione di tutti i bilanci pubblici.

FONDO PEREQUATIVO COMUNI
Il fondo perequativo per le funzioni essenziali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sarà costituito con risorse della fiscalità generale.

RISORSE PER IL SUD
Circa un miliardo e mezzo di euro per le regioni a statuto ordinario del mezzogiorno. Le risorse del fondo ex lege 549 del ’95, un miliardo e mezzo di euro appunto, verranno escluse dai futuri fondi perequativi, rispetto ai quali saranno aggiuntive.

ISTRUZIONE
Un "fronte meridionalista" bipartisan è riuscito a sventare un blitz nelle commissioni di Montecitorio che aveva trasferito alle Regioni l’intero comparto. Si ritorna invece al testo originario, che lascia al territorio soltanto i servizi e il diritto allo studio.

VERSO IL QUOZIENTE FAMILIARE
Almeno nell’interpretazione di Roberto Calderoli. Il ddl infatti, in virtù di un emendamento del Governo, delega l’Esecutivo alla "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti". Secondo Calderoli, in questo modo si apre all’introduzione del "quoziente familiare", ovvero la tassazione sul reddito che tenga conto dell’intero nucleo familiare.

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